Art. 41.
(Funzioni del collegio di garanzia statutaria).

      1. Il collegio di garanzia statutaria fornisce, su richiesta o di propria iniziativa, pareri non vincolanti agli organi della

 

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regione e del sistema delle autonomie locali riguardo:

          a) la conformità dei provvedimenti legislativi regionali al presente Statuto, all'ordinamento costituzionale e all'ordinamento dell'Unione europea;

          b) eventuali violazioni delle competenze legislative e amministrative della regione da parte dello Stato;

          c) eventuali conflitti di competenza determinati da provvedimenti amministrativi emanati dalla regione a danno degli enti locali o da questi ultimi a danno della regione.

      2. Il collegio di garanzia statutaria pubblica una relazione annuale sulla qualità della legislazione regionale, con particolare riguardo ai princìpi di semplificazione e di certezza del diritto.